Venerdì 14 maggio 2021

Le nuove linee guida dell'Autorità bancaria europea (EBA) sulla concessione e monitoraggio dei prestiti

a cura di: Meli e Associati
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Le nuove linee guida dell'Autorità bancaria europea (EBA) sulla concessione e monitoraggio dei prestiti

A decorrere dal 30 giugno 2021 entreranno in vigore gli orientamenti dell’autorità bancaria europea (Eba) in materia di concessione e monitoraggio del credito. Le linee guida dell’Eba sono parte dell’Action Plan europeo adottato dal Consiglio dell’Ue nel luglio 2017 per far fronte alla questione dei crediti deteriorati (non-performing loans), esplosa in particolare nei Paesi più vulnerabili dell’Eurozona in seguito alla crisi dei debiti sovrani, fra cui l’Italia. Il Consiglio aveva così dato mandato all’Eba di presentare «orientamenti dettagliati in materia di concessione dei crediti, monitoraggio e governance interna delle banche», riguardanti in particolare «questioni quali la trasparenza e la valutazione della solvibilità del mutuatario».

Le novità procedurali e tecniche introdotte sono contenute all’interno di 5 sezioni:

  • modalità di partecipazione della governance nei processi di concessione e monitoraggio del credito
  • best practices da seguire nella fase di concessione del credito
  • aspettative delle autorità di vigilanza per la determinazione dei prezzi dei prestiti sulla base del rischio assunto
  • modalità di valutazione delle garanzie reali (immobiliari e non).
  • requisiti di vigilanza necessari ai fini del monitoraggio continuo del rischio di credito e delle esposizioni creditizie

Il tema che più interessa le imprese è quello previsto dall’articolo 5 che disciplina dettagliatamente la fase di istruttoria e concessione del credito.

La sezione fornisce alle banche i requisiti in merito alla raccolta e alla gestione della documentazione necessaria per la valutazione del merito creditizio delle controparti. La documentazione dovrà essere controllata per analizzarne l’attendibilità e la veridicità e dovrà essere specifica per:

  • segmento di clientela,
  • tipologia di prodotto richiesto e dimensione,
  • rischio di credito connesso.

La valutazione del merito creditizio del cliente dovrà poi essere costruita definendo metriche e parametri specifici per tipologia di segmento di clientela comprendendo:

  •  indicatori di rischio
  • strumenti di analisi.

Le linee guida prevedono la necessità di lavorare con approccio forward-looking e attribuiscono quindi un’importanza fondamentale allo sviluppo e al rafforzamento degli strumenti di valutazione dei cash flow prospettici del cliente. Diventerà quindi centrale, al fine di essere preparati al nuovo rapporto banca impresa, elaborare strumenti di analisi finanziaria prospettica quale ad esempio il budget di tesoreria, oltre ad altri strumenti utili ad analisi prospettiche quale ad esempio il business plan.

L’obiettivo del Regolatore è  di passare da un approccio «RE-active» (logica di gestione del «deteriorato in essere») a un approccio«PRO-active» della gestione del credito fin dalle primissime fasi di vita ovvero nella fase di concessione. Ciò implica una evoluzione dei modelli e del processo del credito con conseguenti cambiamenti di grande portata a livello di processi,  di procedure IT ma soprattutto di cultura del credito che coinvolgeranno anche le PMI.

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    Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.

    Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto di concessione di uso di palestra

    La gestione della palestra è prioritariamente finalizzata allo svolgimento dell'attività sportiva; compatibilmente con tale utilizzo principale, il concessionario avrà facoltà di far utilizzare l'impianto per attività non sportive.
    Sono ammesse, in linea generale, le seguenti attività non sportive: incontri, convegni, mostre, concerti, attività di danza, arti marziali, esibizioni musicali.
    La programmazione dell'uso dell'impianto per altre attività non sportive verrà autorizzata, di volta in volta, se compatibile con le caratteristiche della struttura. 

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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