Mercoledì 25 novembre 2020

Fondi per la riforma fiscale, entità delle misure Covid e disapplicazione ISA: la sintesi dell'audizione del Cndcec al Senato

a cura di: Dott. Gianmaria Vianova
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Fondi per la riforma fiscale, entità delle misure Covid e disapplicazione ISA: la sintesi dell'audizione del Cndcec al Senato

Fondi insufficienti per una vera riforma fiscale, misure Covid spesso giuste ma inconsistenti e disapplicazione degli ISA per il 2020. Sono stati questi tre i capitoli su cui Maurizio Postal, Consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla fiscalità, si è più soffermato durante l'audizione sulla prossima manovra finanziaria tenutasi sabato 21 novembre alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato.

Postal ha sottolineato come le risorse messe a disposizione dal governo per la riforma fiscale siano "nella sostanza 2,5 miliardi di euro per l'anno 2022 e 1,5 miliardi di euro a regime a decorrere dal 2023", cifre ritenute "sostanzialmente inconsistente rispetto ad un obiettivo di riforma dell'intero sistema fiscale". Il relatore è giunto a queste cifre prendendo in considerazione le risorse che complessivamente verranno stanziate dall'esecutivo, sottraendo loro quelle destinate alla riforma dell'assegno universale: "Degli 8 miliardi di euro per l'anno 2022 e 7 miliardi di euro a regime dall'anno 2023, 5,5 miliardi sono infatti destinati alla riforma dell'assegno universale alla famiglia, al cui servizio vengono attribuiti 3 miliardi anche per l'anno 2021, presumibilmente nell'ottica di un avvio della riforma a partire dalla metà dell'anno 2021". Critiche specialmente per quanto riguarda gli 1,5 miliardi di euro destinati al capitolo della semplificazione del sistema fiscale: "La Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio quantifica una somma doppia, ossia 3 miliardi di euro, già solo per mettere a regime la cosiddetta "detrazione aggiuntiva di lavoro dipendente", che parte da 1.200 euro in corrispondenza di 28.000 euro di reddito imponibile e si azzera in corrispondenza di 40.000 euro di reddito imponibile. Con 1,5 miliardi di euro a regime si riuscirebbe a coprire solo metà di questa singola misura, figuriamoci impostare una riforma generale del sistema fiscale, o anche solo dell'IRPEF, finalizzata alla riduzione della pressione fiscale". Al di là delle cifre stanziate, Postal ha comunque espresso un vivo apprezzamento per la riforma dell'assegno unico per i figli in quanto in grado di superare "la assoluta inadeguatezza dello strumento strumento delle detrazioni IRPEF decrescenti per figli a carico e punta a superare l'odiosa e incivile discriminazione tutt'oggi esistente, tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, rispetto allo strumento degli assegni familiari".

Altro capitolo chiave quello delle misure di aiuto all'economia nei diversi settori, dall'edilizia alla liquidità alle imprese, alla patrimonializzazione e agli investimenti privati delle imprese. "La categoria", ha affermato Postal, "invita a disporre una proroga fino almeno al 31 dicembre 2024 delle detrazioni edilizie in scadenza al 31 dicembre 2021". Non solo, sulla capitalizzazione delle imprese "l'incentivo introdotto con l'articolo 26 del Decreto Rilancio e gli ulteriori ritocchi, che vengono ad esso apportati con l'articolo 42 della presente legge di bilancio poco incisivi e estremamente complicati". La proposta della categoria alla Commissione parlamentare è l'introduzione di un superbonus che possa superare così le criticità degli attuali incentivi". Focus poi sui crediti d'imposta per nuovi investimenti: "l'articolo 185 del disegno di legge di bilancio rilancia giustamente il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Abbiamo altresì apprezzato che il Governo abbia da subito previsto che l'incentivo si applichi alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni".

Terzo ed ultimo appunto, non per importanza, una richiesta diretta relativa agli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale: "Il disegno di legge di bilancio per il 2021 presenta una lacuna che sarebbe opportuno colmare. Pare infatti evidente che questo provvedimento dovrebbe prevedere la disapplicazione generalizzata, per l'anno 2020, degli ISA e delle presunzioni in materia di società non operative". "Crediamo non serva dire nulla, che non sia già sotto gli occhi di tutti, sulla natura assolutamente anomala, dal punto di vista delle dinamiche economiche, dell'anno 2020, rispetto a situazioni di normalità economica", ha aggiunto Postal, chiosando con "Si tratta di capire se si vuole normare con due righe in legge di bilancio questa lapalissiana evidenza di fatto, oppure se si preferisce ancora una volta lasciare il tutto ad adempimenti, istanze di interpello e quant'altro, in un trionfo di inutile burocrazia tanto dal punto di vista dei contribuenti, quanto dal punto di vista dell'Amministrazione finanziaria".

AUTORE:

Dott. Gianmaria Vianova

Gianmaria Vianova, classe 1996, si è laureato in economia e management presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza nel 2018. Attualmente è iscritto al corso di laurea magistrale in Economia...
e Finanza presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dal 2017 collabora con il quotidiano Libertà di Piacenza, occupandosi di temi economici e cronaca.
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    L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:

    - fiscale
    - gestionale/strategico.

    1. Vantaggi fiscali
    Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
    Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
    I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:

    - la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
    - la tassazione separata per il percipiente.


    2. Vantaggi gestionali e strategici
    Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:

      • fidelizzazione e incentivazione: il TFM agisce come un incentivo a lungo termine. Sapendo di avere una somma importante che matura nel tempo, l'amministratore è più propenso a rimanere legato alla società e a lavorare per il suo successo duraturo. È un modo per premiare la lealtà e la permanenza.
      • attrazione di talenti: in fase di assunzione di un manager di alto profilo, offrire un pacchetto retributivo che include anche il TFM rende la posizione più attraente e competitiva rispetto a società che offrono solo un compenso fisso.
      • pianificazione finanziaria: accantonare il costo anno per anno permette una gestione finanziaria più ordinata e prudente. La società non si troverà a dover affrontare un esborso improvviso e imprevisto alla fine del mandato, poiché il costo è stato spalmato contabilmente su più esercizi, dando una rappresentazione più fedele della situazione patrimoniale.

    In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.

    Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

    Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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