a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
DOC | ID 233105 | pub. 31/10/2016 - agg. 07/07/2025 | 55.22 KBCapita frequentemente che più professionisti facciano un uso condiviso di un bene o di un servizio i cui costi sono addebitati a solo uno di essi.
Il caso più comune è quello del contratto di locazione dell’immobile intestato a un solo soggetto che riaddebita successivamente agli altri le quote di competenza, ma sono altrettanto frequenti riaddebiti concernenti utenze (spese telefoniche, energia, servizio rifiuti, ecc.), utilizzo di lavoratori dipendenti, servizi professionali, ...
La condivisione di spazi di lavoro e servizi è una pratica comune tra liberi professionisti che desiderano ottimizzare i costi. Per garantire che questa collaborazione avvenga in modo trasparente e senza conflitti, è essenziale formalizzare gli accordi attraverso un contratto scritto. Il contratto di ripartizione delle spese è un contratto atipico, poiché non rientra in un modello specifico disciplinato dalla legge. La sua validità e liceità si fondano sull'art. 1322 del Codice Civile (autonomia contrattuale). Questa norma permette alle parti di determinare liberamente il contenuto del loro accordo e di creare nuove tipologie contrattuali, a condizione che perseguano "interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico". La finalità di gestire in comune i costi di un'attività professionale rientra pienamente in questa categoria.
Elementi Essenziali del Contratto
Ai sensi dell'art. 1325 del Codice Civile, ogni contratto, per essere valido, deve possedere i seguenti requisiti:
Clausole fondamentali da includere
Un efficace contratto di ripartizione spese dovrebbe contenere le seguenti clausole:
a) dettaglio delle spese comuni
elencare in modo analitico tutte le voci di costo che verranno condivise.
È utile dividerle in:
b) criteri di ripartizione
questo è il cuore del contratto. I criteri devono essere chiari e inequivocabili.
Esempi:
c) modalità e tempistiche di pagamento
Specificare chi si occuperà di anticipare i pagamenti verso i fornitori e come gli altri professionisti dovranno rimborsare la propria quota. Ad esempio: "Il Dott. Rossi sosterrà il pagamento delle fatture e, entro il giorno 5 di ogni mese, comunicherà agli altri le rispettive quote, che dovranno essere versate entro il giorno 10 dello stesso mese tramite bonifico bancario".
d) durata, recesso e subentro
stabilire la durata del contratto (es. annuale con rinnovo tacito) e le modalità con cui un professionista può recedere, prevedendo un congruo periodo di preavviso (es. 3 o 6 mesi) per non gravare sugli altri.
È utile anche disciplinare le modalità di subentro di un nuovo professionista.
e) gestione degli insoluti e clausola penale
Cosa succede se un professionista non paga la sua quota?
È fondamentale prevedere le conseguenze.
f) Clausola per la Risoluzione delle Controversie
indicare come verranno gestite eventuali dispute: tramite un tentativo di mediazione o devolvendo la competenza esclusiva a un determinato Tribunale (Foro competente).
Correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.): l'intero rapporto deve essere improntato a principi di lealtà e buona fede, sia nella sua interpretazione che nella sua esecuzione.
La redazione di un contratto basato su questi principi garantisce una solida base giuridica all'accordo di condivisione delle spese.
Il riaddebito dei costi comuni non costituisce un incremento dei componenti positivi di reddito ma una riduzione di costo.
Per la ripartizione delle spese è opportuno che i professionisti stipulino un contratto tra loro non soggetto a registrazione (può essere stipulato anche mediante scambio di corrispondenza, al quale dare data certa, ad esempio con scambio di PEC).
Attenzione: questo contratto si riferisce a professionisti indipendenti tra loro. Nel caso in cui i professionisti siano costituiti in associazione professionale, la ripartizione delle spese dello studio verrà fatta ripartendo pro-quota fra i professionisti, sulla base dello statuto dell’associazione, le spese intestate all’associazione professionale.
Nella bozza proposta le opzioni, le alternative e in generale ciò che deve essere inserito o eliminato è fra parentesi quadre; le eventuali ulteriori opzioni all'interno delle parentesi quadre sono fra i segni “< >”; le note e i commenti sono in corsivo.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi