Al contribuente che, in esecuzione degli accordi di separazione, aveva acquistato la quota del 50% della casa coniugale, non è precluso il diritto al credito d'imposta per l'acquisto agevolato di un secondo immobile.
L'atto con il quale è stata acquistata la quota del 50% della casa coniugale, precisa infatti l'agenzia, non configura un acquisto di un nuovo immobile.
Il contribuente deve però procedere effettivamente all'alienazione della ex casa coniugale entro un anno dalla stipula dell'acquisto del secondo immobile, al fine di non decadere dall'agevolazione fruita per tale acquisto, circostanza che comporterebbe, inoltre, il recupero del credito d'imposta eventualmente utilizzato.
Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 531 del 28 ottobre 2022.
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Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
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