Il contribuente che abbia già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023 senza accettare la proposta di concordato preventivo biennale, può formalizzare successivamente l’adesione all’istituto presentando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre.
Il chiarimento è contenuto nella Circolare n. 18/E dello scorso 17 settembre, tramite la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni sul Concordato preventivo biennale, delineando le linee guida generali e illustrando le regole specifiche sia per i contribuenti forfetari che per quelli che adottano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA).
L'Agenzia, in particolare, ricorda che, per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ossia entro il 31 ottobre 2024, e precisa che nulla osta ad aderire alla proposta di concordato attraverso una dichiarazione correttiva nei termini presentata entro il 31 ottobre 2024, tenuto conto che, per il solo primo anno di applicazione dell'istituto, tale termine coincide con quello previsto per l’adesione al CPB (art. 9, comma 3, Decreto CPB).
Il Concordato Preventivo Biennale: informativa aggiornata 2025
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale e successive modificazioni e integrazioni).
La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.
La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi