L’accertamento della complessiva inattendibilità delle scritture contabili preclude, di regola, la loro utilizzazione ai fini della determinazione del reddito, escludendo con ciò la possibilità di un accertamento di tipo analitico e lasciando spazio soltanto ad un accertamento induttivo "puro".
Con due diverse sentenze datate 13 giugno 2024 (n. 16498 e n. 16528) la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, accogliendo il ricordo dell'Agenzia Entrate ha chiarito che la contabilità di una società che risulti complessivamente o intrinsecamente inattendibile, anche se formalmente corretta, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico-induttivo, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, cioè gravi, precise e concordanti, richiedendo l’accertamento induttivo “puro”, che consente di avvalersi di presunzioni cc.dd. “supersemplici” prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, la ricorrenza di una delle tassative condizioni previste dall’art. 39 comma 2 cit.
Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
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