Il 15 dicembre scorso è stata costituita, presso lo studio di un notaio di Roma, la prima Srl on-line secondo la nuova procedura stabilita dalla direttiva Ue 2019/1151.
Dallo stesso giorno è infatti operativa la Piattaforma del Notariato italiano (PNI), predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, in base alla normativa entrata in vigore in Italia il giorno precedente.
L'Italia si pone quindi all'avanguardia a livello europeo, essendo uno dei primi paesi a recepire la Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 per la costituzione delle srl in modalità digitale attraverso un procedimento che si svolge interamente on line sotto il controllo del notaio.
La Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Valentina Rubertelli, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di essere tra i primi notariati in Europa a stipulare una srl online, se pensiamo che paesi come la Germania, pur avendo recepito la Direttiva EU con la nostra stessa procedura, saranno operativi solo a metà 2022".
"Ad oggi sull'intero territorio nazionale sono circa 2000 i notai che hanno fatto formazione, ma siamo certi che nel tempo l'intera categoria sarà attrezzata per offrire questo tipo di strumento alla collettività".
Qui il Comunicato Stampa del Consiglio Nazionale del Notariato.
Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
La costituzione può essere immediata o progressiva.
Costituzione associazione temporanea d’impresa
L’associazione temporanea d’impresa si realizza attraverso un accordo di collaborazione tra due o più società per lo svolgimento congiunto di una determinata attività o di un affare complesso limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.
L’associazione temporanea d’impresa può essere inquadrata nella joint venture contrattuale.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
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