Giovedì 21 gennaio 2021

Credito d'imposta affitti e locazioni e contributo a fondo perduto: AGGIORNATI alle modifiche apportate dal "Decreto Ristori ter"

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Abbiamo pubblicato Calcola il Credito d'imposta affitti e locazioni COVID 19 (versione Excel e versione Cloude Calcola il contributo a fondo perduto per PMI e autonomi danneggiati dal COVID 19 (versione Excel e versione Cloud), aggiornati alle modifiche apportate dal DL 154/2020 c.d. "Decreto Ristori Ter", con riferimento ai nuovi codici ATECO e agli scenari di gravità e rischio dei territori.

Il primo è utile per determinare la misura del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Il secondo, invece, serve per determinare la misura del contributo a fondo perduto introdotto per sostenere i soggetti che sono stati oggetto delle restrizioni previste dal DPCM 18 ottobre 2020 e dal DPCM 24 ottobre 2020.

I due software, in MS Excel, sono acquistabili singolarmente o all'interno di un PACCHETTO SOFTWARE che potrai avere ad un prezzo molto vantaggioso! Anch'esso è disponibile in versione Excel e versione Cloud.

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    La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.

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  • Contratto di affitto di fondo agricolo

    L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.

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  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

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    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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