Con Risoluzione n. 26/E del 10 aprile l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni in denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, ai sensi dell’articolo 1, comma 396, della L. n. 197/2022.
Tale articolo riconosce alle suddette fondazioni, un credito d’imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versino in gravi difficoltà.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, con modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è quindi istituito il codice tributo “7039”, denominato “Credito d’imposta spettante alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate - art. 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo è da esporre nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Contratto di affitto di fondo agricolo
L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: erogazioni liberali
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