Giovedì 19 novembre 2020

Il Decreto "Ristori" estende l'utilizzo del Bonus vacanze al 31 giugno 2021

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Come noto il Decreto "Rilancio (DL n. 34/2020) ha introdotto, per l'anno 2020, un'agevolazione in favore delle famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast, il cosiddetto "Bonus vacanze".

Può essere richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e fruito, a determinate condizioni, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 (termine finale prorogato dal decreto legge n. 137/2020 - Decreto "Ristori"), da un solo componente per nucleo familiare.

L'importo massimo da utilizzare è di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone, che si riduce a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Il bonus è fruibile nella misura dell'80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la propria guida fiscale, fornendo tutte le informazioni utili per richiedere correttamente il nuovo "Bonus vacanze" e rispondendo ad alcune delle domande più frequenti sul tema.
In una di queste, ad esempio, l'Agenzia chiarisce che il bonus vale anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall'agevolazione, a condizione che almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021, termine, ricordiamo, modificato dal decreto "Ristori".

Clicca qui per accedere alla guida.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    - fiscale
    - gestionale/strategico.

    1. Vantaggi fiscali
    Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
    Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
    I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:

    - la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
    - la tassazione separata per il percipiente.


    2. Vantaggi gestionali e strategici
    Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:

      • fidelizzazione e incentivazione: il TFM agisce come un incentivo a lungo termine. Sapendo di avere una somma importante che matura nel tempo, l'amministratore è più propenso a rimanere legato alla società e a lavorare per il suo successo duraturo. È un modo per premiare la lealtà e la permanenza.
      • attrazione di talenti: in fase di assunzione di un manager di alto profilo, offrire un pacchetto retributivo che include anche il TFM rende la posizione più attraente e competitiva rispetto a società che offrono solo un compenso fisso.
      • pianificazione finanziaria: accantonare il costo anno per anno permette una gestione finanziaria più ordinata e prudente. La società non si troverà a dover affrontare un esborso improvviso e imprevisto alla fine del mandato, poiché il costo è stato spalmato contabilmente su più esercizi, dando una rappresentazione più fedele della situazione patrimoniale.

    In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.

    Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

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