L’onere di provare il diritto ad ottenere un credito d’imposta, sulla base alla regola generale stabilita dall’art. 2697 c.c., ricade sul contribuente che ne fa richiesta.
In linea con questo principio e con l’orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. 23228/2017), la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con sentenza n. 287/2 del 10 giugno, ha rigettato l’appello della società contribuente, confermando la legittimità dell’atto di recupero impugnato. Tale atto era stato emesso dall’Agenzia delle Entrate, che aveva contestato l’utilizzo indebito del cosiddetto bonus “Formazione 4.0” destinato ai dipendenti.
Secondo i giudici piemontesi, i documenti presentati dalla società contribuente mostravano incongruenze tali da dimostrare l'inadeguatezza degli stessi a provare lo svolgimento effettivo dell'attività formativa e, conseguentemente, la legittimità del diritto a beneficiare dell’incentivo fiscale.
Ai fini del riconoscimento del credito di imposta previsto dall'art. 1 della L. n. 205/2017, infatti, sono ammissibili solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.
La società deve dare prova dettagliata dell'effettiva esecuzione di tutti i corsi di formazione e la riconducibilità di quei corsi a quelli ritenuti ammissibili.
Più in dettaglio la società deve:
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