Con Provvedimento del 7 settembre 2021 l'Agenzia delle entrate ha approvato la nuova versione del modello di comunicazione della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e delle relative istruzioni.
Le modifiche al modello, utilizzabile da, 9 settembre 2021, sono state apportate allo scopo di consentire la comunicazione delle cessioni dei crediti relativi a canoni di locazione dovuti in base ad atti o contratti da registrare in caso d'uso, per i quali non è richiesta l'indicazione degli estremi di registrazione.
Si tratta in particolare delle cessioni dei crediti d'imposta per botteghe e negozi, di cui all'art. 65 DL "Cura Italia" e per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del DL "Rilancio".
Con lo stesso Provvedimento è stata adeguata anche la procedura web di trasmissione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, tenuto conto dell'estensione del beneficio disposta dal Decreto "Sostegni-bis".
Crediti debiti: valutazione costo ammortizzato 2025
Programma in Excel per determinare il valore dei crediti e debiti in base al criterio del “costo ammortizzato”.
La riforma introdotta dal D.Lgs. 139/15 prevede, in generale e salvo eccezioni, la valutazione dei crediti e dei debiti non più al valore nominale, ma con il criterio del costo ammortizzato. Infatti ai sensi del nuovo art. 2426 c.1 n.8 del codice civile i crediti e debiti vanno valutati applicando il criterio del costo ammortizzato e tenendo conto del fattore temporale.
Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.
La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).
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