Dal 1° gennaio è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, approntata dall'Istat, che sostituisce la precedente versione ATECO 2007 (aggiornamento 2022). L'operatività della nuova classificazione è attiva dal 1° aprile 2025, sia per i contribuenti che per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano per fini istituzionali.
L'Agenzia delle Entrate, al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.
Gli operatori interessati sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare alle Entrate.
Per le dichiarazioni Iva 2025, ad esempio, i contribuenti potranno indicare, in alternativa, i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022) oppure i "nuovi" codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello.
Nella Risoluzione n. 24/E dell'8 aprile, l'Agenzia Entrate fornisce indicazioni operative in merito a alle modalità per verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria e per effettuare la comunicazione del nuovo codice attività.
Per verificare i codici ATECO collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, i contribuenti possono accedere alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e consultare la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.
L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025, chiariscono ancora le Entrate, non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto Iva e articolo 7 comma 8 Dpr n. 605/1973. Tuttavia, il contribuente potrà comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025 in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle citate disposizioni generali.
In caso di iscrizione al Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere; in caso contrario, il contribuente dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, quindi:
Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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