Giovedì 13 ottobre 2022

Nuovi codici tributo per la cessione dei crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Come noto, con specifici provvedimenti legislativi sono state introdotte misure agevolative in favore delle imprese, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente il maggior onere la queste sostenuto per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. 
Questi crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.

Con la Risoluzione n. 59/E dell'11 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha istituito sei nuovi codici tributo per consentire ai cessionari dei suddetti crediti d'imposta, di utilizzarli in compensazione tramite modello F24.

Li elenchiamo di seguito:

  • “7727” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
  • “7728” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7729” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7730” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7731” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7732” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

Clicca qui per leggere la Risoluzione.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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