Approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione dei crediti riguardanti i canoni di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 Decreto "Cura Italia") e aziende e immobili a uso non abitativo (articolo 28 Decreto "Rilancio").
L'approvazione del nuovo modello da parte dell'Agenzia Entrate, in sostituzione di quello approvato con provvedimento del 14 dicembre 2020, è avvenuta con un provvedimento del 12 febbraio scorso per consentire la comunicazione della cessione dei crediti anche con riferimento ai mesi fino ad aprile 2021.
Ricordiamo che la comunicazione dell'opzione per la cessione deve essere presentata dai soggetti beneficiari dei crediti d'imposta dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l'apposisto modello, direttamente dal beneficiario, oppure avvalendosi di un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Contratto preliminare di locazione commerciale
Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).
Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto.
Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.
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