Giovedì 16 settembre 2021

Procedure concorsuali: da quando decorre il computo a ritroso del periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie fallimentari

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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La prima sezione della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 24632 del 13 settembre si è espressa in tema di procedure concorsuali ed ha affermato che, nel caso in cui si susseguano più procedure concorsuali, il computo a ritroso del periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie fallimentari decorre dalla data di ammissione alla prima di esse, in quanto "la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo, consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa" (manifestatasi indifferentemente come crisi o insolvenza, trattandosi di una distinzione di grado del medesimo fenomeno), in base al quale le varie procedure restano avvinte da un rapporto di continuità causale e unità concettuale, anche se non di rigorosa continuità cronologica, purché lo iato temporale non sia irragionevole, in una logica unitaria che consente di saldare i presidi "di tutela insorti con la prima procedura a vantaggio dei creditori concorsuali riaggregati nella seconda". 


Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

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