Sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell'8 agosto 2024 con l'adeguamento, in materia di società cooperative, dei valori indicati agli articoli 2519 e 2525 del codice civile.
I limiti massimi di tali valori sono incrementati del 43,8%, in base alla variazione media annua dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come calcolato dall'Istat.
Per l'effetto:
a) il valore dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2519, secondo comma, del codice civile è elevato a 1.438.000 euro;
b) il valore massimo dell'azione di cui all'art. 2525, primo comma, del codice civile è elevato ad 719 euro;
c) il limite massimo del valore della partecipazione di cui all'art. 2525, secondo comma, del codice civile è elevato a 143.800 euro.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
I comitati sono organizzazioni di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, intendono perseguire scopi d’interesse generale.
La disciplina dei comitati è prevista dagli articoli 39 e seguenti del codice civile. La formula del comitato viene utilizzata qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati. Costoro possono farsi promotori di una sottoscrizione pubblica e raccogliere, in questo modo, i fondi necessari per raggiungere lo scopo.
L’articolo 39 del codice civile contiene alcuni esempi di comitati:
Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
La costituzione può essere immediata o progressiva.
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