Con la Risposta n. 602 del 17 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi in tema di Superbonus 110%, questa volta relativamente all'accesso all'agevolazione da parte di una persona fisica non residente (artt. 119 e 121 del Decreto "Rilancio").
Il quesito è posto da una cittadina italiana iscritta all'AIRE e residente in Svizzera, proprietaria di un immobile unifamiliare registrato al catasto per il quale paga le tasse in Italia e che intende ristrutturare con lavori di manutenzione straordinaria e di efficientemente energetico, che chiede se può accedere al Superbonus e optare per la cessione del credito d'imposta ad un istituto finanziario.
L'Agenzia Entrate, sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 24/E del 2020 conferma, per il caso specifico, la possibilità di fruizione del Superbonus, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste. In particolare, chiarisce ancora l'Agenzia, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, l'Istante potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio.
Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Il Trattamento di Fine Mandato
L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:
- fiscale
- gestionale/strategico.
1. Vantaggi fiscali
Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:
- la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
- la tassazione separata per il percipiente.
2. Vantaggi gestionali e strategici
Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:
In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.
Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.
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