Con Risposta n. 38 del 18 febbraio l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento IVA relativo ai distacchi e/o prestiti tra imprese, in seguito all’abrogazione dell’art. 8, comma 35, della Legge 67/1988, avvenuta con l'art. 16-ter del Decreto Legge 131/2024.
In base alla nuova disposizione devono essere assoggettate ad IVA le prestazioni di servizi di distacchi di personale tra le imprese anche quando sono rese a fronte del rimborso del puro costo, erogate in adempimento di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.
Le nuove disposizioni prevedono anche una clausola di salvaguardia per i comportamenti posti in essere anteriormente alla predetta data.
In particolare, in assenza di accertamenti definitivi, è legittimo sia il comportamento dell'impresa che non ha addebitato l'IVA alle prestazioni di distacco di personale in forza della previgente normativa nazionale sia la condotta dell'impresa che ha addebitato l'IVA su dette prestazioni in conformità all'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE.
Nel caso in esame, chiarisce l'Agenzia Entrate, è riscontrabile un nesso diretto, nell'accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia UE, tra la prestazione della richiedente, avente ad oggetto il distacco del proprio personale presso altro ente, e la controprestazione di quest'ultimo, in quanto gli importi versati alla società e il distacco di personale si condizionano reciprocamente.
Dunque, gli importi erogati dall'ente alla società, a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest'ultima per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi) dovranno essere assoggettati ad imposta.
Il Concordato Preventivo Biennale: informativa aggiornata 2025
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale e successive modificazioni e integrazioni).
Il Trattamento di Fine Mandato
L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:
- fiscale
- gestionale/strategico.
1. Vantaggi fiscali
Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:
- la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
- la tassazione separata per il percipiente.
2. Vantaggi gestionali e strategici
Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:
In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.
Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.
GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'
Lo scorso 11 dicembre 2024, in Italia, l’ISTAT ha pubblicato la struttura della classificazione ATECO 2025, con lo scopo di dettagliare a livello nazionale i contenuti espressi nella classificazione europea delle attività economiche (NACE).
Più recentemente, il 7 febbraio 2025, l’ISTAT ha pubblicato anche le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e la versione precedente (aggiornamento 2022 di ATECO 2007).
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
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