Mercoledì 5 aprile 2023

Diritto all'assegno sociale: precisazioni sui requisiti

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con il Messaggio n. 1268 del 3 aprile l'Inps fornisce precisazioni in merito ai requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale.

L'Istituto riepiloga inizialmente i requisiti anagrafici che il richiedente deve possedere:

a) età anagrafica (attualmente 67 anni);
b) cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo;
c) soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda;
d) residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione.

Sul punto la Cassazione ha più volte evidenziato la differenza sostanziale tra il titolo di legittimazione a essere cittadino o equiparato, che è dato da una concessione amministrativa, regolata da norme di pubblica sicurezza, e il requisito anagrafico del soggiorno continuativo che è, di contro, dato fattuale regolato dal codice civile.

Pertanto, conclude l'Inps nel Messaggio, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)). 
Allo stesso modo, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi ex se soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale Inps competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.


Fonte: https://www.inps.it
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