Lunedì 11 gennaio 2021

Legge di Bilancio 2021: le misure per il sostegno e lo sviluppo delle imprese

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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La Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 1° gennaio, prevede, tra l'altro, misure per il sostegno e lo sviluppo delle imprese, che elenchiamo di seguito:

  • potenziato e prorogato per altri due anni il Piano Transizione 4.0, che prevede una maggiore attenzione all'innovazione, agli investimenti green e per le attività di design e ideazione estetica. Con uno stanziamento di più di 20 miliardi di euro nel quinquennio 2021-2025 si prevede di  favorire ed accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, rilanciando alllo stesso tempo gli investimenti privati.
    La nuova versione del credito d’imposta varrà quindi per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022;
     
  • potenziato e prorogato il credito di imposta ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno a fine 2022, con un beneficio fino al 45% dell’investimento per le piccole imprese;
     
  • prorogato il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno a fine 2022. È previsto un credito fino al 20% per le piccole imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati alle strutture produttive;
     
  • istituiti nuovi fondi per incentivare l’attività di impresa: già nel 2021: previsti circa 540 milioni complessivi, ripartiti tra Fondo tecnologie e territorio, Fondo per il sostegno dell’impresa femminile, Fondo Pmi creative, Fondo d’investimento Pmi settore aeronautico e Green Economy, Fondo per sviluppo e sostegno filiere agricole, pesca e acquacoltura;
     
  • prorogato a tutto il 2021 il Bonus quotazione PMI, il credito di imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese;
     
  • rifinanziato il Fondo per l’internazionalizzazione delle imprese: rifinanziato con 1,36 miliardi fino al 2023 il fondo 394 della Simest. In aggiunta circa 670 milioni al Fondo promozione integrata del Ministero degli Esteri;
     
  • introdotto un nuovo incentivo per favorire i processi di aggregazione aziendale: per una platea potenziale di circa 7.000 aziende che potranno convertire circa 3 miliardi di Dta;
     
  • semplificato e velocizzato l'accesso alla Nuova Sabatini: viene tolto il limite dei 200mila euro di finanziamento per accedere al contributo in un’unica soluzione;
     
  • introdotto un pacchetto di aiuti per il settore Turismo, che prevede l'esenzione della prima rata Imu per il 2021 (estesa anche allo spettacolo) e prolungato al 30 aprile 2021 il credito d’imposta sugli affitti di imprese turistiche ricettive, agenzie di viaggio e tour operator;
     
  • prorogati con 420 milioni nel 2021 gli incentivi per gli acquisti di veicoli ibridi o elettrici, anche euro 6 di ultima generazione, con rottamazione di auto con almeno 10 anni di vita;
     
  • previsto un sostegno per il settore della ristorazione: Iva ridotta al 10% anche per le cessioni di piatti pronti e di pasti; 
     
  • prevista, per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, la razionalizzazione del quadro sanzionatorio al fine di consentire una gradualità nell’applicazione delle sanzioni in base alla violazione commessa.

Fonte: https://www.mef.gov.it
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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