Con il Messaggio n. 3774 del 4 novembre 2021 l'Inps fornisce ulteriori istruzioni sull’esonero contributivo per il settore agricolo e della pesca e dell’acquacoltura.
Relativamente alla presentazione della domanda di esonero l'Istituto chiarisce che il modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021” è disponibile per i datori di lavoro nel Portale delle Agevolazioni (ex “DiResCo”) e per i lavoratori autonomi nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura, alla sezione “Comunicazione bidirezionale”, selezionando la voce “Invio comunicazione”.
La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio.
Contratto di affitto di fondo agricolo
L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.
Formulario contratti per l’impresa
Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni.
L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
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