Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare n. 9 del 2 agosto 2021 tramite la quale fornisce alcuni chiarimenti circa le nuove disposizioni in tema di "lavoro agile".
Il DL n. 52/2021 (c.d. Decreto "Riaperture") ha assorbito le disposizioni inserite nel decreto legge 56/2021 - abrogato - relative alla disciplina dello smart working nella Pubblica Amministrazione.
In particolare, la possibilità di ricorrere all’attivazione del lavoro agile in forma semplificata è stata estesa fino alla definizione della disciplina del medesimo da parte dei singoli contratti collettivi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
Conseguentemente, fino al 31 dicembre può proseguire il ricorso allo smart-working senza l’obbligo di stipulare un apposito accordo individuale tra amministrazione e lavoratore.
Il Decreto "Riaperture", inoltre, ha soppresso la percentuale minima, vincolante per ciascuna Amministrazione, del 50% del personale in lavoro agile. Dunque, le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad organizzare “il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche mediante soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile con le misure semplificate (...) a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza.”
In sintesi il legislatore ammette, nella Pubblica Amministrazione, la prosecuzione dello smart-working in forma semplificata fino al 31 dicembre 2021, svincolando il ricorso allo stesso da una percentuale prestabilita e ancorandolo, piuttosto, ai principi di efficienza, efficacia e soddisfazione dei cittadini e delle imprese sulla qualità dei servizi.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Cartella di lavoro Excel per il calcolo dei Ratei e Risconti Attivi e Passivi relativi a costi/ricavi con competenza a cavallo di due esercizi.
Il Trattamento di Fine Mandato
L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani: fiscale e gestionale/strategico.
Vantaggi fiscali
Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori. Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:
- la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
- la tassazione separata per il percipiente.
Vantaggi gestionali e strategici
Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:
In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.
Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.
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