Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 97 del 27 settembre, ha approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 149/2022, in materia di riforma del processo civile.
Le modifiche apportate dal decreto riguardano il Codice civile, il Codice di procedura civile, le relative disposizioni di attuazione ed alcune leggi speciali, e sono state introdotte al fine di agevolare la lettura di alcune norme e rendere più fluidi alcuni snodi processuali, relativamente alle norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.
Il decreto, inoltre, dà attuazione all'integrale digitalizzazione del processo civile, attraverso l'eliminazione di tutti gli adempimenti manuali a carico delle parti.
Il testo, si legge nel Comunicato Stampa del Governo, tiene conto delle osservazioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari.
In considerazione del mancato accoglimento di alcune di esse, il testo sarà ritrasmesso alle Camere corredato dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.
Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
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