Il 18 luglio il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato un decreto che prevede una fase sperimentale transitoria per consentire ai difensori il deposito degli atti sia telematico che cartaceo, con lo scopo di “assicurare, in sede di prima applicazione le verifiche di piena funzionalità del portale del processo penale telematico”.
L’obbligo di deposito esclusivamente mediante portale, spiega il Ministero della Giustizia, decorrerà solo 15 giorni dopo la pubblicazione dei regolamenti, già indicati nel decreto legislativo del 10 ottobre 2022.
Il Decreto, che integra il decreto 4 luglio 2023, recante: «Portale deposito atti penali» - Avvio fase di sperimentazione, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio.
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Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
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