Mercoledì 28 maggio 2025

L’accordo di sospensione del canone deve risultare da elementi oggettivi

a cura di: FiscoOggi
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In linea generale il reddito derivante dalla locazione di immobili a uso non abitativo corrisponde all’affitto pattuito fin quando risulta in vita il contratto o fino a un provvedimento di sfratto.

Nel caso in cui il contribuente intenda giustificare un minor reddito fondiario dichiarato, derivante da locazione commerciale, a causa di un accordo di sospensione o riduzione del canone, è necessario che tale accordo sia provato in modo oggettivo, attraverso documenti dotati di data certa e non riconducibili esclusivamente alla parte interessata.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 10871 del 24 aprile 2025, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro una sentenza della Corte tributaria della Lombardia, che aveva invece riconosciuto validità a un accordo non registrato.


Fonte: https://www.fiscooggi.it
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    Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
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