Con Circolare del 5 aprile 2023 il Ministero della Giustizia, alla luce delle novità normative introdotte della riforma Cartabia, illustra i requisiti per per mantenere l’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale.
In particolare, nell’approssimarsi della scadenza del termine previsto dall’articolo 41, commi 2 e 3 del Dl n. 149/2022, il Ministero precisa quali requisiti, sinora non previsti, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione già iscritti dovranno soddisfare alla data di entrata in vigore degli articoli 16 e 16-bis del decreto legislativo n. 28/2010, al fine di mantenere l’iscrizione rispettivamente nell’apposito registro ed elenco.
Gli stessi requisiti saranno applicati, da ora e fino all’entrata in vigore delle norme regolamentari di attuazione, anche alle nuove domande di iscrizione.
Va da sé, precisa il Ministero, che gli enti che richiedano ex novo l’iscrizione dovranno dimostrare di soddisfare, accanto ai requisiti di seguito precisati, anche gli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa sinora vigente.
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Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
Contratto preliminare di locazione commerciale
Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).
Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto.
Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
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