Con la sentenza n. 161 del 26 agosto 2020 il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che i "giuristi d'impresa", regolati dall'art. 2, co. 6, L. n. 247/2012, possono svolgere attività professionale di consulenza e assistenza legale solo di tipo stragiudiziale e soltanto in favore del proprio datore di lavoro o del soggetto con il quale abbiano stipulato un contratto di prestazione d’opera continuativa e coordinata.
Il loro particolare status non ne consente l’iscrizione all’albo degli avvocati, stante l’incompatibilità di cui all’art. 18, lettera d) della legge professionale (rapporto di lavoro subordinato).
Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
Costituzione associazione temporanea d’impresa
L’associazione temporanea d’impresa si realizza attraverso un accordo di collaborazione tra due o più società per lo svolgimento congiunto di una determinata attività o di un affare complesso limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.
L’associazione temporanea d’impresa può essere inquadrata nella joint venture contrattuale.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
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