Con Ordinanza n. 26800 del 15 ottobre la Corte di Cassazione, Sezione Quinta Civile, ha chiarito che se un notaio, al momento di registrare un atto da lui ricevuto, non versa le imposte dovute, l'Agenzia delle Entrate, al fine di assicurare il soddisfacimento della pretesa impositiva, può comunque rivolgersi alle parti coinvolte.
Non è rilevante che i contraenti abbiano consegnato al notaio intervenuto in atto la relativa provvista, se quest'ultimo non l’ha poi riversata allo Stato.
In tema di imposta di registro, ha affermato la Suprema Corte,è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui prevede, ai fini della riscossione dell'imposta, la permanenza del vincolo di solidarietà a carico delle parti contraenti anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento. Nell'effettuazione di tale pagamento, infatti, il notaio non agisce in qualità di delegato alla riscossione o di esattore per conto dello Stato, ma in virtù dell'affidamento fiduciario delle predette somme, con la conseguenza che i danni derivanti da comportamenti scorretti o illeciti a lui eventualmente ascrivibili non sono ricollegabili al predetto vincolo di solidarietà, non attenendo al rapporto tra l'Amministrazione ed il contribuente, ma al rapporto negoziale che lega quest'ultimo al notaio, e non possono quindi tradursi nella violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva.
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