Dopo il D.P.C.M. dell’8 marzo ha ripreso a circolare la notizia che promuove il progetto “Solidarietà digitale” tramite il quale imprese, associazioni e privati hanno messo a disposizione servizi web gratuiti per chi si trova nella “zona rossa”.
Segnaliamo che al momento i servizi sono riservati ai soli Comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm 1.03.2020 e quindi:
Alla luce degli aggiornamenti contenuti nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, che amplia le zone soggette a restrizioni per le misure di emergenza sanitaria a contrasto della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2), l’Agenzia sta però dialogando con le aziende, le associazioni, le start-up che hanno risposto all’iniziativa promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per aggiornare quanto prima le modalità di accesso ai servizi e alle soluzioni innovative messe da loro a disposizione.
Gli aggiornamenti saranno disponibili su questo sito e su innovazione.gov.it
Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.
La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).
Guida fiscale per servizi di coaching e altre consulenze online
I corsi online, specialmente quelli di lingua inglese, stanno diventando sempre più popolari potendo beneficiare di una platea di potenziali clienti su scala multinazionale.
La loro erogazione comporta specifiche considerazioni fiscali e IVA, soprattutto quando sono destinati a privati consumatori nell'Unione Europea (UE) diversi dall'Italia.
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