Venerdì 25 ottobre 2024

Aggiornamento Titolare Effettivo

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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L’art. 21 del D.Lgs. 231/2007 prevede che le imprese dotate di personalità giuridica, e quindi dotate di autonomia patrimoniale perfetta tenute alla iscrizione al Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese, hanno l’obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva, ai fini della conservazione di tali informazioni in apposita sezione.

Con le ordinanze pubblicate il 17.5.2024, il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR del 9.4.2024, sospendendone l’esecutività dell’obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo.

In particolare risultano sospesi:

  1. l’azione sanzionatoria (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55) essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
  2. i controlli a campione sulle istanze ricevute (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55);
  3. l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (articolo 6 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55);
  4. la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse (articoli 5, 6 e 7 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55).

Va osservato che la sospensione prevista nelle more del giudizio riguarda l’operatività del Registro dei Titolari Effettivi, mentre la comunicazione dei titolari effettivi e le variazioni circa la titolarità effettiva continuano ad essere consentite.

In attesa di conoscere la pronuncia del Consiglio di Stato sopra ricordata quindi, le comunicazioni possono comunque essere inviate ed evase dalle Camere di Commercio: la relativa funzione è stata recentemente implementata sulla piattaforma DIRE).


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    Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.

    Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.

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  • Il Trattamento di Fine Mandato

    Il Trattamento di Fine Mandato

    L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:

    - fiscale
    - gestionale/strategico.

    1. Vantaggi fiscali
    Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
    Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
    I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:

    - la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
    - la tassazione separata per il percipiente.


    2. Vantaggi gestionali e strategici
    Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:

      • fidelizzazione e incentivazione: il TFM agisce come un incentivo a lungo termine. Sapendo di avere una somma importante che matura nel tempo, l'amministratore è più propenso a rimanere legato alla società e a lavorare per il suo successo duraturo. È un modo per premiare la lealtà e la permanenza.
      • attrazione di talenti: in fase di assunzione di un manager di alto profilo, offrire un pacchetto retributivo che include anche il TFM rende la posizione più attraente e competitiva rispetto a società che offrono solo un compenso fisso.
      • pianificazione finanziaria: accantonare il costo anno per anno permette una gestione finanziaria più ordinata e prudente. La società non si troverà a dover affrontare un esborso improvviso e imprevisto alla fine del mandato, poiché il costo è stato spalmato contabilmente su più esercizi, dando una rappresentazione più fedele della situazione patrimoniale.

    In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.

    Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

    Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.

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  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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