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Lunedì 6 luglio 2020

Crediti d'imposta per botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda: le regole per la cessione

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere gli operatori colpiti dalle conseguenze dell'emergenza i Decreti "Cura Italia" e "Rilancio" hanno introdotto alcune tipologie di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi.
Secondo quanto previsto dal Provvedimento del 1 luglio 2020 dell'Agenzia Entrate i beneficiari del credito d'imposta per botteghe e negozi oppure del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, che scelgono di cedere il credito, devono comunicare l'avvenuta cessione all'Agenzia delle entrate, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esclusivamente in via telematica, utilizzando l'apposito modello, tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

I soggetti che hanno ricevuto il credito, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari, comunicheranno l'accettazione tramite la propria area autenticata all'interno del sito dell'Agenzia. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, potranno quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione.

Maggiori informazioni nel Provvedimento.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
    La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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