Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato in consultazione fino al 26 marzo 2020 le "Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore".
Il documento, in bozza, rappresenta il frutto dell'attività messa a segno dal Gruppo di lavoro "Principi di comportamento dell'organo di controllo ETS" con il supporto di autorevoli esperti della materia. Si tratta di un apporto fondamentale ai fini della preparazione tecnica degli iscritti all'Albo e degli operatori del settore in vista dell'implementazione operativa della Riforma del Terzo settore.
Le Norme - si legge nel comunicato stampa del 6 marzo 2020 - rappresentano principi deontologici applicabili agli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'auspicio, tuttavia, è che le indicazioni fornite possano divenire generalmente riconosciute a livello di settore ed essere fatte proprie anche dai componenti degli organi di controllo non iscritti nel predetto Albo.
La Riforma del Terzo settore attribuisce ai professionisti un importante ruolo anche nell'ambito del controllo degli enti del Terzo settore.
Ricorda il Consiglio Nazionale che tutte le fondazioni ETS e gli ETS in cui sono stati costituiti patrimoni destinati così come le associazioni ETS che superano i parametri di cui all'articolo 30 del D.Lgs n. 117 del 2017 sono tenuti, infatti, a dotarsi di un organo (monocratico o collegiale) di controllo.
Il componente dell'organo monocratico e almeno un componente negli organi pluripersonali devono appartenere ad una delle categorie di cui all'art. 2397 del Codice civile.
Tuttavia, il Consiglio nazionale ha optato per emanare con questo documento le norme di comportamento riservate agli ETS diversi dalle imprese sociali.
Le peculiarità dei controlli nelle imprese sociali, disciplinate peraltro da uno altro disposto normativo (il D.Lgs. n. 112 del 2017), sono, infatti, tali da richiedere un elaborato specifico, che sarà oggetto di un futuro lavoro.
Ogni interessato potrà trasmettere le proprie osservazioni alla casella di posta elettronica normeOCETS@commercialisti.it.
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Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Formulario contratti per l’impresa
Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni.
L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.
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