L'art. 26 del Decreto Rilancio prevede una misura per incentivare il rafforzamento patrimoniale di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata e società cooperative, aventi sede legale in Italia società cooperative (esclusi intermediari finanziari e imprese che esercitano attività assicurative) in possesso di determinati requisiti:
e in situazione di regolarità contributiva, fiscale e in materia di normativa edilizia e urbanistica del lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell'ambiente.
Con riferimento ai conferimenti in denaro effettuati nel 2020 per l'aumento del capitale sociale, spetta un credito d'imposta del 20%, da calcolare su un investimento massimo di 2 milioni di euro.
La partecipazione da conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.
Il bonus è utilizzabile sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui avviene l'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, sia in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir.
Alle stesse società, inoltre, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, spetta un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. Le perdite fiscali riportabili nei periodi d'imposta successivi sono ridotte dell'ammontare del credito riconosciuto.
Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.
La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio sia per il contribuente che ha sottoscritto l'aumento di capitale sia per la società stessa, con obbligo, per entrambi, di restituire l'importo fruito, maggiorato degli interessi legali.
L'efficacia delle misure previste è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Un decreto Mef stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta.
Il Concordato Preventivo Biennale: informativa aggiornata 2025
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale e successive modificazioni e integrazioni).
Il Trattamento di Fine Mandato
L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani: fiscale e gestionale/strategico.
Vantaggi fiscali
Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori. Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:
- la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
- la tassazione separata per il percipiente.
Vantaggi gestionali e strategici
Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:
In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.
Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
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