Lunedì 25 ottobre 2021

Anche i 18enni potranno votare per il Senato: la Legge in Gazzetta Ufficiale

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021 è stata pubblicata la Legge costituzionale che modifica l'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.
In particolare, viene meno il requisito dei 25 anni di età richiesto per poter votare i futuri senatori. 
La Legge entrerà in vigore il prossimo 4 novembre, quindi, già dalle prossime elezioni politiche sarà possibile votare i membri del Senato a partire dai 18 anni di età.
Rimane invece invariata la possibilità di eleggere a senatori solo chi abbia compiuto almeno 40 anni di età.
La riforma riguarda quasi 4 milioni i giovani tra i 18 e i 24 anni.

Questo il nuovo testo dell'articolo 58 della Costituzione, come modificato dalla suddetta legge: 
"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.". 


Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto costitutivo circoli

    Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
    Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).

    In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
    La costituzione può essere immediata o progressiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione associazione temporanea d’impresa

    L’associazione temporanea d’impresa si realizza attraverso un accordo di collaborazione tra due o più società per lo svolgimento congiunto di una determinata attività o di un affare complesso limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.
    L’associazione temporanea d’impresa può essere inquadrata nella joint venture contrattuale.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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