La Commissione Giustizia della Camera dei deputati, nell'ambito dell'esame del disegno di legge delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, ha svolto l'audizione del Consiglio Nazionale Forense.
Il CNF si è dichiarato favorevole alla parte della riforma sul diritto di famiglia.
"Si delinea un sistema migliore, un rito unico, una aumentata efficienza più vicina alle esigenze delle persone, della famiglia e dei minori. La riforma valorizza la prossimità indispensabile per concedere alle parti di accedere agevolmente al Tribunale. L’articolazione circondariale prevista si adegua a venire incontro alle esigenze delle persone che si ritrovano ad affrontare procedimenti molto importanti nella loro quotidianità e, peraltro, concede anche ai magistrati di avere elementi di conoscenza locale che possono diversamente sfuggire all’organo distrettuale. Nel contempo è pensabile che vi sia pure una migliore tempistica, aspetto oggi spesso problematico. La risposta deve essere competente ma anche rapida", ha dichiarato la consigliera nazionale Daniela Giraudo.
"La figura del "giudice consulente" che compone il tribunale dei minori appare stridere con il principio del contraddittorio, costituzionalmente garantito. Nei tribunali ordinari si affrontano da anni questioni simili con più intensità, successivamente all’introduzione nel sistema della legge 219/ 12 che ha unificato lo status dei figli, facendo cadere la distinzione tra figli legittimi e naturali. Occorre gestire la fisiologia della cessazione della convivenza tra i genitori, che non sempre porta a una patologia. Laddove dovesse accadere, il magistrato incarica un consulente che si occupa di portare nel processo gli elementi di una diversa scienza, che, tuttavia, segue un percorso nel contraddittorio tra le parti e non limitandosi alla camera di consiglio in cui la veste di giudice si somma a quella del consulente. Tale assunto, inoltre, porta avanti una perdurante differenziazione tra i figli. Che, pur unificati nello status, non lo sono nelle tutele".
Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi